top of page
Nomina del DPO
(Data Privacy Officer):
da chi è Nominato
-
Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile professionale della protezione dei dati, che sia a conoscenza della normativa in materia di dati sensibili e abbia le competenze per svolgere il suo ruolo, così come stabilito dalla legge. Può anche avvalersi di consulenti e professionisti in possesso di titolo idoneo, che potranno essere inseriti nella struttura. Il responsabile nominato deve assicurare la compliance al diritto, dando la giusta informativa in merito. Potrà nominare uno o più responsabili a tutela dell’osservanza del codice sulla privacy. Deve essere individuato un DPO (Data Privacy Officer) nei seguenti casi:
​
-
il trattamento è effettuato da autorità pubblica o da un organismo pubblico, ad eccezione delle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali;
-
le attività principali del titolare o del responsabile, consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
-
le attività principali del titolare o del responsabile, consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10.
​
Nomina:
​
-
individuare un DPO (Data Protection officer), scelto tra i dipendenti o anche esterno all’impresa, su designazione di chi ha la governance e il management (o l’amministratore) delle società o delle pubbliche amministrazioni;
-
informare e fornire consulenza al titolare del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; potrà individuare le linee guida da seguire, nel rispetto della direttiva comunitaria in vigore e del GDPR e indicare la prassi utile da adottare.
-
sorvegliare l’osservanza obbligatoria del regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
-
fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35;
-
cooperare con l’autorità di controllo e con chi ha l’amministrazione delle aziende e dei relativi business;
-
fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
​
Interventi Tecnici:
​
-
DPIA (Data Protection Impact Assessment)
-
Predisporre il registro
-
Gestione dei rapporti con l’Autorità Garante
-
Controllo sull’osservanza del Regolamento nell’ambito dell’azienda o ente di riferimento.
bottom of page